Nel corso di questi giorni, il focus mediatico si è incentrato sul salone espositivo di Ginevra che, come visto, ha manifestato alcune importanti innovazioni per quanto concerne il segmento delle auto e della mobilità eco-sostenibile di prossima generazione. Parallelamente, si stanno vagliando alcuni nuovi decreti legislativi validi sia per il settore pubblico che privato dei trasporti.
In particolare, si sta discutendo in merito all’implementazione obbligata delle scatole nere all’interno delle auto. Il nuovo emendamento è stato appena approvato dalla Commissione Industria al Senato e prevede l’adozione delle nuove misure entro 12 mesi, a seguito di ulteriori decreti approvativi. Al momento, manca soltanto il voto del Senato del 15 Marzo 2017 ed il via libera della Camera.
Le stime parlano, in tal caso, di un’applicabilità delle procedure da volersi entro il prossimo 2018. Nel particolare, si parla di “meccanismi elettronici” che consentano di effettuare una raccolta dati a “fini tariffari e della determinazione della responsabilità̀ in occasione di sinistri”. Ovviamente, l’applicazione di questi nuovi sistemi prevederà contestualmente una rivalutazione delle tariffe da parte delle compagnie di assicurazione anche in caso di sinistro e, dunque, di demerito alle classi che introducono un sovrapprezzo, secondo quanto indicato dall”IVASS.
I contenuti delle scatole nere, inoltre, avranno valore legale nei procedimenti civili, a meno di malfunzionamento o compromissione. SI potrà scegliere di affidarsi a diversi fornitori (indicati come “provider di telematica assicurativa”) oltre che alla propria compagnia di assicurazione, visto che tutte le scatole nere dovranno standardizzarsi sulla base di processi tecnologici condivisi che consentano interoperabilità e portabilità.
All’articolo 9, tra l’altro, si riporta che:
“È fatto divieto all’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato.
In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell’assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L’assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell’importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali”.
La questione, com’è possibile aspettarsi, solleva non pochi pregiudizi in merito al contesto della riservatezza. In merito al tema della privacy, il testo pone sottolineatura al fatto che:
“Devono essere individuate le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili”
La profilazione dello schema legislativo conterà sull’azione congiunta di: Consiglio dei Ministri, Ministero Infrastrutture, Ivass e Garante della Privacy. Che cosa ne pensate al riguardo? A voi tutti i commenti e le considerazioni del caso.
LEGGI ANCHE: Auto volante: Pop.up rivoluzionerà i trasporti urbani